STATUTO

ART. 1
E' costituita con sede in Agrigento, l'ASSOCIAZIONE denominata " CAMPER CLUB AGRIGENTO".

ART. 2
L'associazione apolitica e priva di scopo di lucro, con la propria attività si propone di:
a) intraprendere ogni azione ritenuta opportuna per la salvaguardia dei diritti dei Soci in quanto utenti di Autocaravan per svago e/o lavoro;
b) svolgere opera di sensibilizzazione ecologica e di rispetto dell'Ambiente in relazione all'uso delle Autocaravans;
c) finalizzare le attività sociali ad una migliore conoscenza ed uno scambio reciproco di informazioni tra i Soci in vista di viaggi individuali e di gruppo;
d) ricercare gli strumenti per attuare un migliore e più economico godimento, delle Autocaravans in possesso dei Soci, nel rispetto e nell'osservanza delle leggi vigenti;
e) promuovere iniziative per la creazione di strutture finalizzate ad ospitare utenti provenienti da altre zone a scopo turistico facilitandone l'informazione in relazione alle possibilità di sosta e ristoro nella Provincia e nella Regione;
f) promuovere manifestazioni ed attività sociali in concorso con altre Associazioni, Società, Enti, Circoli Amministrazioni Pubbliche e con tutte le componenti Sociali;
g) di promuovere l'affiliazione alle Federazioni Nazionali ed Internazionali aventi scopi sociali similari.

ART. 3
L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

I regolamenti speciali e le norme particolari sono comunicati per affissione apposito quadro.

SOCI E LORO AMMISSIONE

ART. 4
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto L'atto Costitutivo dell'Associazione.

La qualifica di Socio Ordinario viene attribuita ad ogni possessore od usufruttuario di Autocaravan (altrimenti detto Camper, Motorhome ed autoveicolo ad Uso speciale per campeggio) (CON DELIBERA DI ASSEMBLEA DEL 25 GENNAIO 1998 LA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO VINENE CONFERITA ANCHE AI POSSESSORI DI "CARAVAN") che presenti richiesta in tal senso su apposito modulo predisposto.

Sulla domanda di ammissione a Socio Ordinario il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Il Socio Ordinario versa:
a) in occasione della Sua ammissione la quota di iscrizione "UNA TANTUM";
b) la quota sociale; per il primo anno di iscrizione il Socio paga la quota sociale diminuita dei dodicesimi dei mesi trascorsi alla data dell'iscrizione.

Il Socio Ordinario ha diritto al voto al pari del Socio Fondatore.

I Soci esercitano l'elettorato attivo e passivo purché non morosi.

ART. 5
Ai Soci che abbiano potenziato o conferito prestigio all'Associazione può essere concessa dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di "SOCIO BENEMERITO".

Può essere conferita con le stesse modalità la nomina a "PRESIDENTE ONORARIO" ed a "SOCIO ONORARIO" a personalità eminenti particolarmente benemerite nei confronti del sodalizio.

Possono fare domanda per "SOCIO SIMPATIZZANTE", senza diritto di voto, tutti i residenti in Italia interessati al Turismo delle Autocaravans.

ART. 6
Il Presidente Onorario e i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale.

Il Socio Benemerito è esentato dal versamento della quota sociale per l'anno successivo a quello del conferimento.

ART. 7
I Soci hanno il dovere:
a) di osservare il presente Statuto nonché i regolamenti dei singoli rami della attività sociale ed ogni provvedimento o deliberazione dei competenti Organi Direttivi dell'Associazione;
b) di non contrastare con iniziative, anche al di fuori dell'ambito sociale, l'attività e lo sviluppo dell'Associazione e di comportarsi correttamente nei confronti di Essa e dei singoli Soci;
c) di pagare la quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo;
d) di risarcire gli eventuali danni cagionati al Club nella misura determinata dagli Organi sociali entro dieci giorni dalla comunicazione della relativa determinazione;
e) di comunicare entro trenta giorni al Segretario del Club i cambiamenti di domicilio.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 8
I provvedimenti disciplinari sono: il richiamo, la sospensione, la radiazione, l'espulsione.

1) Il richiamo è applicato, mediante comunicazione per raccomandata all'interessato, nel caso di violazione di lieve entità alle norme di cui all'articolo precedente.

2) La sospensione è applicata nei casi più gravi nonché in pendenza di accertamenti che possono condurre all'applicazione del provvedimento di espulsione; durante la sospensione è preclusa la partecipazione alle attività sociali fermi restando gli obblighi del Socio verso l'Associazione. La sospensione non può durare più di sei mesi.

3) la radiazione è applicata:
a) nel caso che il Socio, non avendo adempiuto agli obblighi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo che precede, non esegua il pagamento delle somme dovute nei dieci giorni successivi ad invito e diffida comunicataGli a distanza di quindici giorni l'uno dall'altra;
b) nel caso che il Socio sia stato radiato da altra Associazione avente finalità analoghe.

4) l'espulsione è applicata:
a) nel caso che il Socio venga a trovarsi in una situazione tale, nell'ambito della collettività sociale, da non essere la qualità di Socio più oltre compatibile con il prestigio dell'Associazione;
b) nel caso di persistente e provata violazione dei doveri di cui ai punti a) e b) dell'articolo che precede.

ART. 9
I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza e sono comunicati con lettera raccomandata.

Soltanto nel caso di espulsione è ammesso reclamo scritto al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le decisioni in merito sono inappellabili salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il Socio espulso non può essere riammesso.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
ART. 10
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

ART. 11
1) E' di competenza dell'Assemblea dei Soci:
a) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei cinque membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri mediante scrutinio segreto o per voto palese;
b) la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario, dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti;
c) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;
d) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto;
e) la modifica dello Statuto;
f) lo scioglimento dell'Associazione la sua trasformazione o la Sua fusione con altre Associazioni;
g) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento;
h) l'autorizzazione ad acquisti o vendite di beni immobili;
i) delibera su altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle leggi e dalle norme del presente Statuto.

2) L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con quanto disposto dall'art. 7, lettera c), del presente Statuto e dispongono di un voto ciascuno.

3) Non è ammessa più di una delega per socio avente diritto di voto.

4) L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria:
a) è convocata in seduta ordinaria entro il 28 Febbraio di ogni anno per:
- la relazione del Presidente sulle attività sociali svolte;
- l'approvazione del bilancio;
-l'elezione, in coincidenza con il biennio, del Presidente, del Vice Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
b) è convocata in seduta straordinaria nei casi previsti dallo Statuto e qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci;
c) l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e deve essere inviata, a mezzo posta, a tutti i Soci nel domicilio dichiarato almeno cinque giorni prima della seduta.
Le eventuali proposte di modifica dello Statuto devono essere specificate nell'ordine del giorno;
d) l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;
e) l'Assemblea è presideuta dal Presidente dell'associazione.
L'Assemblea delibera a maggioranza; in caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.
E' obbligatorio salvo diversa volontà il ricorso allo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei cinque membri del Consiglio Direttivo, dei membri dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri; in caso di votazione a scrutinio segreto che presiede l'Assemblea nomina i tre membri del seggio elettorale;
f) nelle materie di cui alle lettere f), g) ed h) del primo comma del presente articolo l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione se siano presenti almeno i due terzi, ed in seconda convocazione se sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

5) Nel caso che l'oggetto delle deliberazione sia lo scioglimento dell'Associazione, qualora neppure in seconda convocazione si raggiunga il numero legale, avrà luogo una terza convocazione a distanza di almeno dieci giorni e l'Assemblea si intenderà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

6) Dei lavori di ogni Assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o chi ne ha fatto le veci.

ART. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri; è eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in caso di Sua assenza il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e gradatamente dal Consigliere più anziano di età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.

Il Consiglio ha poteri decisionali su tutto quanto non di competenza degli altri Organi sociali.

Il Consiglio va convocato almeno quattro volte l'anno con preavviso di almeno quarantotto ore, anche verbale in caso di urgenza.

Il Consiglio può essere convocato in qualsiasi momento; deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri compreso il Presidente (CON DELIBERA DI ASSEMBLEA DEL 25 GENNAIO 1998 "IL CONSIGLIO DELIBERA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO COMPONENTI A MAGGIORANZA ASSOLUTA"). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto nel caso in cui taluno ne faccia richiesta. se la votazione è palese a parità di voti prevale il voto di chi presiede; se la votazione è segreta in caso di parità le proposte si intendono respinte.
Le dimissioni di quattro Consiglieri determinano le dimissioni dell'intero Consiglio. In tal caso l'Assemblea dei Soci va convocata entro trenta giorni. In caso di dimissioni o decadenza di Consiglieri in numero inferiore a quattro si procederà a surroga con i primi dei non eletti con preferenza, a parità di voti, per il più anziano di età.

IL CONSIGLIERE DI TURNO: per il periodo fissato nei turni deliberati dal Consiglio ha la responsabilità di curare il buon andamento dei servizi all'interno della sede sociale.

ART. 13
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutti i casi di assenza. Dura in carica due anni.

ART. 14
Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Gli competono:
1) la rappresentanza legale dell'Associazione;
2) i poteri di firma di atti amministrativi e contabili;
3) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
4) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
5) dirigere e coordinare l'attività sociale.

 

ART. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo di cui, previo accertamento, ne risponde all'Assemblea.

ART. 16
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti eleggono tra loro il Presidente.

Il Collegio decide sulla risoluzione di tutte le controversie nell'ambito dell'Associazione che, comunque riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni adottate legalmente dagli Organi sociali.

ART. 17
Tutti gli organi dell'Associazione non hanno diritto a compensi.

ART. 18
Le dimissioni del Presidente dell'Associazione sono presentate al Vice Presidente; quelle dei Consiglieri al Presidente; quella del Consiglio all'Assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente o di membri del consiglio direttivo in numero superiore a tre, va convocata, a cura del Vice Presidente, l'Assemblea straordinaria entro quaranta giorni.

Gli Organi dimissionari, in genere, rimangono in carica per l'epletamento delle funzioni ordinarie fino alla loro sostituzione.

ART. 19
In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, i beni patrimoniali saranno devoluti ai fini di pubblica utilità e beneficienza.

La liquidazione sarà affidata ad un comitato di cinque Soci, nominati dall'Assemblea Straordinaria, che congiuntamente ne avranno la rappresentanza.

ART. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile in Materia.