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STATUTO
ART. 1
E' costituita con sede in Agrigento, l'ASSOCIAZIONE
denominata " CAMPER CLUB AGRIGENTO".
ART. 2
L'associazione apolitica e priva di scopo di lucro, con la
propria attività si propone di:
a) intraprendere ogni azione ritenuta opportuna per la
salvaguardia dei diritti dei Soci in quanto utenti di
Autocaravan per svago e/o lavoro;
b) svolgere opera di sensibilizzazione ecologica e di
rispetto dell'Ambiente in relazione all'uso delle
Autocaravans;
c) finalizzare le attività sociali ad una migliore
conoscenza ed uno scambio reciproco di informazioni tra i
Soci in vista di viaggi individuali e di gruppo;
d) ricercare gli strumenti per attuare un migliore e più
economico godimento, delle Autocaravans in possesso dei
Soci, nel rispetto e nell'osservanza delle leggi vigenti;
e) promuovere iniziative per la creazione di strutture
finalizzate ad ospitare utenti provenienti da altre zone a
scopo turistico facilitandone l'informazione in relazione
alle possibilità di sosta e ristoro nella Provincia e nella
Regione;
f) promuovere manifestazioni ed attività sociali in concorso
con altre Associazioni, Società, Enti, Circoli
Amministrazioni Pubbliche e con tutte le componenti Sociali;
g) di promuovere l'affiliazione alle Federazioni Nazionali
ed Internazionali aventi scopi sociali similari.
ART. 3
L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
I regolamenti
speciali e le norme particolari sono comunicati per
affissione apposito quadro.
SOCI E LORO
AMMISSIONE
ART. 4
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto L'atto
Costitutivo dell'Associazione.
La qualifica di
Socio Ordinario viene attribuita ad ogni possessore od
usufruttuario di Autocaravan (altrimenti detto Camper,
Motorhome ed autoveicolo ad Uso speciale per campeggio) (CON
DELIBERA DI ASSEMBLEA DEL 25 GENNAIO 1998 LA QUALIFICA DI
SOCIO ORDINARIO VINENE CONFERITA ANCHE AI POSSESSORI DI
"CARAVAN") che presenti richiesta in tal senso su apposito
modulo predisposto.
Sulla domanda di
ammissione a Socio Ordinario il Consiglio Direttivo decide
con la maggioranza di due terzi dei presenti.
Il Socio Ordinario
versa:
a) in occasione della Sua ammissione la quota di iscrizione
"UNA TANTUM";
b) la quota sociale; per il primo anno di iscrizione il
Socio paga la quota sociale diminuita dei dodicesimi dei
mesi trascorsi alla data dell'iscrizione.
Il Socio Ordinario
ha diritto al voto al pari del Socio Fondatore.
I Soci esercitano
l'elettorato attivo e passivo purché non morosi.
ART. 5
Ai Soci che abbiano potenziato o conferito prestigio
all'Associazione può essere concessa dall'Assemblea dei
Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di
"SOCIO BENEMERITO".
Può essere conferita
con le stesse modalità la nomina a "PRESIDENTE ONORARIO" ed
a "SOCIO ONORARIO" a personalità eminenti particolarmente
benemerite nei confronti del sodalizio.
Possono fare domanda
per "SOCIO SIMPATIZZANTE", senza diritto di voto, tutti i
residenti in Italia interessati al Turismo delle
Autocaravans.
ART. 6
Il Presidente Onorario e i Soci Onorari sono esentati dal
pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale.
Il Socio Benemerito
è esentato dal versamento della quota sociale per l'anno
successivo a quello del conferimento.
ART. 7
I Soci hanno il dovere:
a) di osservare il presente Statuto nonché i regolamenti dei
singoli rami della attività sociale ed ogni provvedimento o
deliberazione dei competenti Organi Direttivi
dell'Associazione;
b) di non contrastare con iniziative, anche al di fuori
dell'ambito sociale, l'attività e lo sviluppo
dell'Associazione e di comportarsi correttamente nei
confronti di Essa e dei singoli Soci;
c) di pagare la quota annuale nella misura stabilita dal
Consiglio direttivo;
d) di risarcire gli eventuali danni cagionati al Club nella
misura determinata dagli Organi sociali entro dieci giorni
dalla comunicazione della relativa determinazione;
e) di comunicare entro trenta giorni al Segretario del Club
i cambiamenti di domicilio.
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
ART. 8
I provvedimenti disciplinari sono: il richiamo, la
sospensione, la radiazione, l'espulsione.
1) Il richiamo è
applicato, mediante comunicazione per raccomandata
all'interessato, nel caso di violazione di lieve entità alle
norme di cui all'articolo precedente.
2) La sospensione è
applicata nei casi più gravi nonché in pendenza di
accertamenti che possono condurre all'applicazione del
provvedimento di espulsione; durante la sospensione è
preclusa la partecipazione alle attività sociali fermi
restando gli obblighi del Socio verso l'Associazione. La
sospensione non può durare più di sei mesi.
3) la radiazione è
applicata:
a) nel caso che il Socio, non avendo adempiuto agli obblighi
di cui alle lettere c) e d) dell'articolo che precede, non
esegua il pagamento delle somme dovute nei dieci giorni
successivi ad invito e diffida comunicataGli a distanza di
quindici giorni l'uno dall'altra;
b) nel caso che il Socio sia stato radiato da altra
Associazione avente finalità analoghe.
4) l'espulsione è
applicata:
a) nel caso che il Socio venga a trovarsi in una situazione
tale, nell'ambito della collettività sociale, da non essere
la qualità di Socio più oltre compatibile con il prestigio
dell'Associazione;
b) nel caso di persistente e provata violazione dei doveri
di cui ai punti a) e b) dell'articolo che precede.
ART. 9
I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio
Direttivo con votazione segreta a maggioranza e sono
comunicati con lettera raccomandata.
Soltanto nel caso di
espulsione è ammesso reclamo scritto al Collegio dei
Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
Le decisioni in
merito sono inappellabili salvo i casi per i quali la legge
ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.
Il Socio espulso non
può essere riammesso.
DIREZIONE E
AMMINISTRAZIONE
ART. 10
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il
Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Presidente, il
Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
ART. 11
1) E' di competenza dell'Assemblea dei Soci:
a) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei
cinque membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri mediante
scrutinio segreto o per voto palese;
b) la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, del
Presidente Onorario, dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti;
c) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;
d) delibera sugli argomenti dei quali, prima della
convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del
giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei
Soci aventi diritto al voto;
e) la modifica dello Statuto;
f) lo scioglimento dell'Associazione la sua trasformazione o
la Sua fusione con altre Associazioni;
g) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento;
h) l'autorizzazione ad acquisti o vendite di beni immobili;
i) delibera su altri argomenti espressamente demandati alla
sua competenza dalle leggi e dalle norme del presente
Statuto.
2) L'Assemblea dei
Soci è costituita da tutti i Soci in regola con quanto
disposto dall'art. 7, lettera c), del presente Statuto e
dispongono di un voto ciascuno.
3) Non è ammessa più
di una delega per socio avente diritto di voto.
4) L'Assemblea dei
Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria:
a) è convocata in seduta ordinaria entro il 28 Febbraio di
ogni anno per:
- la relazione del Presidente sulle attività sociali svolte;
- l'approvazione del bilancio;
-l'elezione, in coincidenza con il biennio, del Presidente,
del Vice Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e
del Collegio dei Probiviri;
b) è convocata in seduta straordinaria nei casi previsti
dallo Statuto e qualora ne facciano richiesta almeno un
terzo dei Soci;
c) l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del
giorno, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della
prima e della seconda convocazione e deve essere inviata, a
mezzo posta, a tutti i Soci nel domicilio dichiarato almeno
cinque giorni prima della seduta.
Le eventuali proposte di modifica dello Statuto devono
essere specificate nell'ordine del giorno;
d) l'Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione se sia presente almeno la metà più uno degli
aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti;
e) l'Assemblea è presideuta dal Presidente
dell'associazione.
L'Assemblea delibera a maggioranza; in caso di parità di
voti le proposte si intendono respinte.
E' obbligatorio salvo diversa volontà il ricorso allo
scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, del Vice
Presidente, dei cinque membri del Consiglio Direttivo, dei
membri dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei
Probiviri; in caso di votazione a scrutinio segreto che
presiede l'Assemblea nomina i tre membri del seggio
elettorale;
f) nelle materie di cui alle lettere f), g) ed h) del primo
comma del presente articolo l'Assemblea è regolarmente
costituita, in prima convocazione se siano presenti almeno i
due terzi, ed in seconda convocazione se sia presente almeno
la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
5) Nel caso che
l'oggetto delle deliberazione sia lo scioglimento
dell'Associazione, qualora neppure in seconda convocazione
si raggiunga il numero legale, avrà luogo una terza
convocazione a distanza di almeno dieci giorni e l'Assemblea
si intenderà regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti aventi diritto al voto.
6) Dei lavori di
ogni Assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario o chi ne ha fatto le veci.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri; è eletto
dall'Assemblea e dura in carica due anni. E' presieduto dal
Presidente dell'Associazione ed in caso di Sua assenza il
Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e gradatamente
dal Consigliere più anziano di età.
Il consigliere che,
senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute
consecutive decade dalla carica.
Il Consiglio ha
poteri decisionali su tutto quanto non di competenza degli
altri Organi sociali.
Il Consiglio va convocato almeno quattro volte l'anno con
preavviso di almeno quarantotto ore, anche verbale in caso
di urgenza.
Il Consiglio può
essere convocato in qualsiasi momento; deve essere convocato
quando lo richiedano almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio
delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri
compreso il Presidente (CON DELIBERA DI ASSEMBLEA DEL 25
GENNAIO 1998 "IL CONSIGLIO DELIBERA CON LA PRESENZA DI
ALMENO QUATTRO COMPONENTI A MAGGIORANZA ASSOLUTA"). Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a
scrutinio segreto nel caso in cui taluno ne faccia
richiesta. se la votazione è palese a parità di voti prevale
il voto di chi presiede; se la votazione è segreta in caso
di parità le proposte si intendono respinte.
Le dimissioni di quattro Consiglieri determinano le
dimissioni dell'intero Consiglio. In tal caso l'Assemblea
dei Soci va convocata entro trenta giorni. In caso di
dimissioni o decadenza di Consiglieri in numero inferiore a
quattro si procederà a surroga con i primi dei non eletti
con preferenza, a parità di voti, per il più anziano di età.
IL CONSIGLIERE DI
TURNO: per il periodo fissato nei turni deliberati dal
Consiglio ha la responsabilità di curare il buon andamento
dei servizi all'interno della sede sociale.
ART. 13
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce
in tutti i casi di assenza. Dura in carica due anni.
ART. 14
Il Presidente è eletto a maggioranza semplice
dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Gli competono:
1) la rappresentanza legale dell'Associazione;
2) i poteri di firma di atti amministrativi e contabili;
3) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
4) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e
straordinaria dei Soci;
5) dirigere e coordinare l'attività sociale.
ART. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri,
dura in carica due anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
I componenti
eleggono tra di loro il Presidente.
Il Collegio vigila
sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione
accertando la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo di cui,
previo accertamento, ne risponde all'Assemblea.
ART. 16
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in
carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio decide sulla risoluzione di tutte le
controversie nell'ambito dell'Associazione che, comunque
riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle
disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni
adottate legalmente dagli Organi sociali.
ART. 17
Tutti gli organi dell'Associazione non hanno diritto a
compensi.
ART. 18
Le dimissioni del Presidente dell'Associazione sono
presentate al Vice Presidente; quelle dei Consiglieri al
Presidente; quella del Consiglio all'Assemblea.
In caso di
dimissioni del Presidente o di membri del consiglio
direttivo in numero superiore a tre, va convocata, a cura
del Vice Presidente, l'Assemblea straordinaria entro
quaranta giorni.
Gli Organi
dimissionari, in genere, rimangono in carica per l'epletamento
delle funzioni ordinarie fino alla loro sostituzione.
ART. 19
In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, i beni patrimoniali
saranno devoluti ai fini di pubblica utilità e beneficienza.
La liquidazione sarà
affidata ad un comitato di cinque Soci, nominati
dall'Assemblea Straordinaria, che congiuntamente ne avranno
la rappresentanza.
ART. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le
norme stabilite dal Codice Civile in Materia. |